Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
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1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
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maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante ».
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metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di
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) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini